Sovraindebitamento, Liquidazione patrimonio

Crisi da sovraindebitamento, le singole procedure: Liquidazione del patrimonio

La procedura di liquidazione del patrimonio prevede che il debitore, facente parte di una delle categorie già descritte, privato o soggetto non fallibile, sacrifichi tutto il patrimonio disponibile, immobili, crediti, stipendio e pensione, auto etc., patrimonio che sarà utilizzato per il pagamento dell’intera quota debitoria proposta.

Per quanto concerne

Condizioni necessarie per omologa

Le condizioni necessarie che dovranno coesistere nel piano sono:

  • ammissibilità, il debitore non deve essere sottoposto a procedure concorsuali, nei cinque anni precedenti non deve aver fatto ricorso ad una procedura di liquidazione o di sovraindebitamento,
  • fattibilità, il piano deve essere coerente ed avere prospettive di riuscita tali da ipotizzare il concetto di convenienza;
  • convenienza, il piano deve essere conveniente per tutte le parti in causa, il debitore la cui situazione venga ad essere definita a condizioni sostenibili, ed i creditori i cui interessati vengano ad essere garantiti in misura maggiore rispetto alla prospettive di recupero giudiziale diretto
  • Non aver fatto ricorso ad altra procedura da sovraindebitamento nei 5 anni precedenti
  • assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni

Procedura di Omologa

Verificata la sussistenza contemporanea delle descritte condizioni il Tribunale nominerà un liquidatore incaricato di liquidare l’attivo, cioè vendere i beni e/o acquisire la liquidità proposta, e pagare le quote riconosciute ai debitori.

Non è prevista la fase di voto dei creditori.

La procedura giudiziale rimarrà in corso per anni 4 (quattro), o in caso per la durata superiore proposta, fino all’esecuzione della proposta di liquidazione, pagamento delle somme.

Tutto l’attivo sopravvenuto durante la durata della procedura, di anni 4 (quattro) o più, successioni ereditarie, migliorate condizioni economiche del nucleo familiare o altro, sarà acquisito dalla procedura di liquidazione.

Effetti procedura sulle procedure esecutive

Con il decreto di nomina del Liquidatore il Tribunale sospende tutte le procedure esecutive in corso, anche dei pignoramenti immobiliari.

Il decreto verrà annotato nel registro delle imprese, trascritto presso il registro immobiliare e presso il PRA.

Esdebitazione

In caso di esito positivo della procedura il debitore potrà essere liberato da tutti i debiti non integralmente soddisfatti e dalle segnalazioni pregiudizievoli solo su espresso provvedimento del Tribunale il quale dovrà valutare se:

  • a) il sovraindebitato abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura;
  • b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
  • c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
  • d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’articolo 16 della norma istitutiva (aumento o diminuzione fittizie di attivo o passivo, contraffazione di documenti, occultamento o distruzione di documenti sulla posizione debitoria o contabili, omissione di beni dall’inventario, pagamenti effettuati in violazione del piano o accordo, aggravamento volontario della propria posizione debitoria, violazione intenzionale del piano)
  • e) abbia svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda di apertura della liquidazione, un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
  • f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
  • g) il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali, concetto identitio a quello di meritevolezza previsto come condizione delle altre procedure;
  • h) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

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Altre procedure

Conversione in liquidazione del patrimonio.
Procedura da sovraindebitamento – Debiti eredità con beneficio di inventario – liquidazione del patrimonio con immobili e quote societarie.
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