Conversione in liquidazione del patrimonio.

Procedura da Sovraindebitamento – Accordo con i creditori – Voto contrario Agenzia Entrate ed INPS – Inapplicabilità art. 182/bis L.F. – Conversione in liquidazione dal patrimonio – Applicazione indicazioni della sentenza Corte Costituzionale.

Il Tribunale di Lanciano, con un provvedimento interpretativo di due diverse fattispecie di nuova valutazione, ha rigettato, nella forma della non omologa, la proposta di accordo di composizione della crisi avanzata ritenendo che, stante il mancato raggiungimento del voto favorevole della maggioranza dei creditori, non sia applicabile la nuova formulazione dell’Art. 182 LF.

Con lo stesso provvedimento, aderendo all’istanza di parte, avanzata in applicazione della lettura esplicativa della Corte Costituzionale fornita con la Sent. N. 61 del 08.04.21, ha accolto la richiesta conversione della procedura in quella di liquidazione del patrimonio disponendo con separato provvedimento l’apertura della procedura e la contestuale nomina del liquidatore.

Tribunale di Lanciano – Provv. del 27.04.2021

Condividi