Assegnazione ex art. 548 c.p.c.

Pignoramento presso terzi - incensurabilità nel merito del provvedimento di assegnazione ex art. 548 c.p.c.

Con la sentenza n. 93/22 emessa in data 01.03.22 dal Tribunale Civile di Lanciano, giudice Dott. Nappi, si ribadisce il principio di incensurabilità nel merito di quanto sancito nell’art. 548 cpc, “… L’ordinanza di assegnazione è impugnabile nell’ambito del processo esecutivo in cui è resa con l’opposizione agli atti esecutivi (C. 20310/2012; C. 5895/2012); precisamente, se il terzo non rende la dichiarazione può impugnare l’ordinanza di assegnazione con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ove non abbia avuto conoscenza tempestiva dell’atto di pignoramento e dell’ordinanza di fissazione di nuova udienza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (art. 548, u.c., c.p.c.) …”. Nel caso di specie l’opposizione del terzo è infondata, poiché tutte le contestazioni avanzate da parte del terzo pignorato sono relative a motivi di merito non essendo contestata in alcun modo la tempestiva conoscenza dell’ordinanza, il che rende quest’ultima incensurabile, sostanzialmente e formalmente: l’art. 548 c.p.c., in caso di omessa dichiarazione del terzo, prevede che questi possa impugnare, nelle forme e nei termini di cui all’art. 617/1 cpc, l’ordinanza di assegnazione di crediti, ma solo se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

Sent. n. 93/22 – Tribunale di Lanciano

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