Nullità fidejussione Abi – Escussione Confidi

Tribunale di Chieti - Competenza in materia nullità fidejussioni ABI - recupero crediti Confidi

Il Tribunale di Chieti stabilisce nuovi punti fermi circa le eccezioni avanzate dai fidejussori, nei confronti di un Confidi, al fine di paralizzare le fondate e legittime richieste di pagamento delle somme escusse avanzate con ricorso per decreto ingiuntivo.

In particolare viene confermata la decisa posizione già espressa in materia di nullità della fideiussione per contrasto con la normativa in materia di concorrenza.

La contestata incompetenza del Tribunale adito con ricorso per decreto ingiuntivo è stata rigettata in quanto l’eccezione sollevata è da considerarsi quale eccezione riconvenzionale diretta a paralizzare la pretesa creditoria, ed in quanto tale viene confermata la competenza del Tribunale di Chieti rispetto a quello funzionalmente competente, tribunale delle imprese.

Quanto alla pretesa nullità dell’intero contratto viene abbracciata la tesi secondo cui la nullità ipotizzabile è solo quella relativa alle singole clausole contrattuali oggetto di intesa.

  1. Carenza di legittimazione passiva dell’amministratore fidejussore:

“ con riferimento all’eccepita carenza di legittimazione passiva da parte del …… che avrebbe cessato la propria carica di amministratore della …….. S.r.l. a far data dal 10.09.2021,  si osserva come la stessa sia infondata.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il recesso unilaterale del fideiussore dalla garanzia non ha rilievo (Cassazione civile sez. VI,  26/11/2014, n.25171), posto che “la fideiussione prestata a garanzia dell’adempimento di una o più  determinate prestazioni si protrae quanto meno per lo stesso termine entro il quale le prestazioni  debbono essere eseguite; diversamente, si consentirebbe al fideiussore di liberarsi dall’impegno  contrattuale a suo arbitrio e in qualunque momento, dopo avere indotto il creditore a fare  affidamento sulla promessa di garanzia”.

  1. Disconoscimento documentale generico:

“ Quanto al disconoscimento della conformità delle copie degli atti agli originali, operato dall’opponente …, lo stesso è generico, per omessa indicazione di quali divergenze sussisterebbero; al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che  ““in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”, cfr. da ultimo Cass. Sez. 5 – , Sentenza n. 16557 del 20/06/2019).

  1. Nullità della fidejussione:

Con riferimento all’eccepita  nullità della fideiussione per contrasto con la normativa in materia di concorrenza sollevata… la stessa è infondata.

Primariamente,  si ritiene che questa A.G. sia funzionalmente competente a scrutinare i profili di tale eccezione.

Ed invero, a mente di condivisibile giurisprudenza di merito, “la domanda di nullità dei contratti di fideiussione conclusi mediante utilizzazione di moduli redatti dall’A.B.I. e censurati dalla Banca d’Italia nel 2005 per violazione del diritto della concorrenza di regola spetta alla competenza funzionale del Tribunale delle imprese. Tuttavia qualora la doglianza sia posta quale eccezione riconvenzionale diretta a paralizzare la pretesa creditoria dell’istituto di credito, essa potrà essere esaminata dal Giudice ordinario.” ( ex multis, Tribunale Spoleto sez. I  12 aprile 2021 n. 244 : in motivazione “ Occorre innanzitutto premettere in diritto che la domanda di nullità dei contratti di fideiussione conclusi mediante utilizzazione di moduli redatti dall’A.B.I. e censurati dalla Banca d’Italia nel 2005 per violazione del diritto della concorrenza, ai sensi dell’art. 33, comma 2. l. 287/1990, spetta alla competenza funzionale del Tribunale delle imprese ai sensi dell’art. dell’art. 4, comma 1 ter, della legge 168/2003, aggiunto dall’art. 18 D.lgs. 3/2017. La doglianza, tuttavia, può comunque essere esaminata da questo Giudice quale eccezione riconvenzionale diretta a paralizzare la pretesa creditoria dell’istituto di credito (sul punto, Cfr. Cass. 9174/1987, in tema di eccezione di compensazione).

Nel caso di specie, la doglianza costituisce eccezione riconvenzionale, talché la stessa può essere delibata in questa sede.

L’eccezione è, comunque, infondata nel merito.

Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, (comunque non univoca),   “il provvedimento di Banca d’Italia, che ha accertato la contrarietà al diritto della concorrenza di alcune clausole presenti in un modulo standard predisposto dall’ABI, non comporta l’automatica e integrale nullità di tutti i contratti di fideiussione stipulati sulla base di tale modello, trovando applicazione la disciplina generale di cui all’ art. 1419 c.c. , in base al quale la nullità delle clausole anticoncorrenziali non comporta la nullità dell’intero contratto se l’assetto degli interessi in gioco non viene compromesso da una pronuncia di nullità parziale (Cassazione civile sez. I  26 settembre

2019 n. 24044), in tale senso anche la giurisprudenza di merito secondo la quale “dall’accertata illiceità della deliberazione del 2003 di ABI – che ha comportato l’adozione da parte delle banche associate di un modulo uniforme per la conclusione dei contratti di fideiussione – non può derivare la nullità totale del contratto, ma può derivare solo la nullità delle clausole che costituiscono l’applicazione dell’intesa anticoncorrenziale, in quanto le parti contraenti, ed in particolare la banca nel cui interesse le clausole in questione sono stipulate, avrebbero comunque concluso il contratto fideiussorio anche in assenza delle clausole suddette. Corte appello Milano sez. I  08 ottobre 2021 n. 2909).

Ne consegue che il titolo posto a fondamento dell’ingiunzione è del tutto valido.

  1. Eccezione di prescrizione e computo termini da escussione:

Parimenti infondata è eccezione di prescrizione  del diritto di credito sollevata dal fideiussore,  ………….; il credito rivendicato dalla società opponente è sorto bel febbraio 2016 allorquando l’istituto bancario ha escusso la garanzia prestata dalla ………….a.r.l;  peraltro,  la fideiussione in oggetto non contempla il cd. beneficio d’escussione, sicché è parimenti infondata l’ulteriore deduzione proposta dalla ……………secondo la quale doveva essere escusso preventivamente il patrimonio della società fallita.

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