Con un illuminato provvedimento del Tribunale di Chieti, nella persona del Giudice Dott. Nicola Valletta, è stato dato avvio ad una procedura di liquidazione del patrimonio del debitore la cui struttura potrebbe aprire nuovi orizzonti ad una norma la cui lodevole ispirazione iniziale è stata frustrata da una timida applicazione sul campo: con il provvedimento in esame vengono ad essere individuate, e risolte, alcune di quelle posizioni debitorie soggettive che sinora non avevano un riconoscimento nell’ambito delle procedure da sovraindebitamento come quelle derivanti da eredità beneficiate il cui attivo contiene quote societarie di società, di persone e di capitali, titolari di beni immobiliari.
Sia i beni immobili di proprietà diretta del Sovraindebitato, sia alcuni degli immobili di proprietà societaria, erano oggetto di esecuzioni immobiliari che ne stavano depauperando il valore, a causa dell’inefficienza del sistema delle aste immobiliari, con evidente danno sia del Sovraindebitato, che anche all’esito delle vendite esecutive sarebbe rimasto debitore, sia dei creditori il cui diritto di credito sarebbe stato frustrato dal minimo incasso e dalle spese di procedura.
La proposta avanzata dallo Studio Legale Nuzzo Di Michelangelo in qualità di advisor legale, invece, prevede la liquidazione di un attivo pari a complessivi € 833.350,86 rispetto ad un debito complessivo di € 1.062.437,93
L’Attivo è composto dalle seguenti voci:
- beni immobili e quote societarie riconducibili direttamente al sovraindebitato;
- poste attive rivenienti dalla posizione di erede con beneficio d’inventario di n. 2 soggetti deceduti differenti:
– immobili di proprietà derivante dalla qualifica di erede;
– partecipazioni societarie detenute nelle società di persone la cui liquidazione avverrà mediante la vendita degli immobili societari, successivo pagamento dei debiti societari e, in caso da tali operazioni residuino somme, liquidazione della quota del Sovraindebitato con imputazione delle somme in favore della procedura;
– quote detenute nell’unica società di capitali;
– somme prodotte tramite l’attività libero professionale, residue rispetto alle spese di sussistenza del nucleo familiare, per l’intera durata della procedura prevista per mesi 48.
Alle somme ottenute tramite la procedura di liquidazione del patrimonio, ovviamente, in caso non risultino sufficienti al pagamento dei debiti come da progetto, saranno aggiunte quelle relative ad eventuali future attività patrimoniali acquisite durante la durata quadriennale del piano, somme ridotte, anche in questo caso, di quanto necessario per il sostentamento del proprio nucleo familiare.
L’intera procedura di liquidazione sarà gestita tramite vendite competitive dell’attivo a costi minimi i cui risultati, come da serie storiche ufficiali, risultano nettamente migliori rispetto a quelle delle esecuzioni singole.
Il piano proposto, dopo attenta ed approfondita disamina, è stato avallato dal Gestore della crisi nominato dall’OCC dei Commercialisti di Chieti – Pescara, Dott. Amedeo Di Pretoro.
Tribunale Civ Chieti RGF 01/2101.04.21-provvedimento privacy
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]